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Trasporto senza formulario: si può parlare di gestione non autorizzata?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 22/03/2019
n. 12737

In tema di rifiuti, l'art. 256, comma 1 del D.L.vo 152/2006 sanziona chi effettua attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. La finalità di tale disposizione è quella di sanzionare tutte quelle condotte nell'ambito della gestione dei rifiuti espletate in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione e che, dunque, non consentano la tracciabilità dei rifiuti oggetto di movimentazione: di conseguenza, non può trovare applicazione in fattispecie diverse, quale è certamente l'omessa compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti prescritti per il loro trasporto. Infatti, la carenza dei formulari di identificazione dei rifiuti, così come la loro incompleta o inesatta compilazione, è prevista dal successivo art. 258, che relega la condotta illecita, allorché si tratti di rifiuti non pericolosi, al rango di sanzione amministrativa trattandosi di attività che, sebbene non conforme alle prescrizioni di legge, non incide comunque sulla tracciabilità dei rifiuti, a presidio della quale si configura, invece, l'illecito penale.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza in data 29.2.2018 il Tribunale di Firenze ha condannato A. C. alla pena di C 2.6000,00 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 256, 1 comma d. Igs. 152/2006 per non aver, in qualità di legale rappresentante della società I. a r.l., svolgente attività di raccolta e smaltimento di carta e cartone, compilato gli appositi formulari in relazione ad un carico eseguito il 4.12.2014.   2.Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.…
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