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Rifiuti – Sottoprodotti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale – Sez. III
Data: 19/07/2011
n. 28734

Gli inerti di marmo travertino non possono essere qualificati ipso iure come sottoprodotti, a tal fine, infatti, occorre la prova certa del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi (Nel caso di specie, gli inerti in parola, provenienti dall'attività di lavorazione delle cave di marmo svolta da altra società, erano depositati, senza autorizzazione, su un'area gestita dalla società dell'indagato). Sentenza n° 28734 del 19/07/2011 Cassazione Penale – Sez. III

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