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Deiezioni da attività di allevamento, vendita e pensione di cani: sono rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 26/10/2021
n. 38196

L’art. 185, comma 1, lett. f) d.lgs. 152/2006 esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lettera b) (che richiama i sottoprodotti di origine animale). La disposizione pone l’accento sulla provenienza dei materiali elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall’attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione con riguardo a detta attività. Le deiezioni derivanti da attività di allevamento, vendita e pensione di cani non possono quindi essere classificate se non come rifiuti ed essere soggette alla relativa disciplina

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