RIFIUTI - Tarsu
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 11/05/2007
n. 10791
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 79, comma terzo, del D.Lgs. 507/93 (più volte modificato da decreti-legge non convertiti e poi dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. 599/96, convertito in L. 5/97, a sua volta sostituito dall'art. 6 del D.L. 328/97, convertito in L. 410/97), nella parte in cui differiva l'applicabilità, tra l'altro, dell'art. 66 del medesimo d.lgs., presupponeva l'esistenza di regolamenti comunali che prevedessero un'apposita disciplina per particolari condizioni d'uso, rinviando l'entrata in vigore delle relative modificazioni al fine di evitare brusche variazioni dei flussi finanziari o di assicurare un periodo di "rodaggio", mentre, in assenza dei predetti regolamenti, riprendeva vigore la disciplina generale dettata dall'art. 81 del d.lgs., che fissava al 1° gennaio 1994 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto assoggettabile a tassazione per intero un'area scoperta, sul presupposto che l'art. 66, comma secondo, del d.lgs. n. 507 cit. fosse stato abrogato, prima ancora della sua entrata in vigore, dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l n. 599 cit.).
© Riproduzione riservata
RIFIUTI - Tarsu
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Civile
Data: 11/05/2007
n. 10791
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 79, comma terzo, del D.Lgs. 507/93 (più volte modificato da decreti-legge non convertiti e poi dall'art. 2, comma 4-bis, del D.L. 599/96, convertito in L. 5/97, a sua volta sostituito dall'art. 6 del D.L. 328/97, convertito in L. 410/97), nella parte in cui differiva l'applicabilità, tra l'altro, dell'art. 66 del medesimo d.lgs., presupponeva l'esistenza di regolamenti comunali che prevedessero un'apposita disciplina per particolari condizioni d'uso, rinviando l'entrata in vigore delle relative modificazioni al fine di evitare brusche variazioni dei flussi finanziari o di assicurare un periodo di "rodaggio", mentre, in assenza dei predetti regolamenti, riprendeva vigore la disciplina generale dettata dall'art. 81 del d.lgs., che fissava al 1° gennaio 1994 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto assoggettabile a tassazione per intero un'area scoperta, sul presupposto che l'art. 66, comma secondo, del d.lgs. n. 507 cit. fosse stato abrogato, prima ancora della sua entrata in vigore, dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l n. 599 cit.).
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