RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del Tribunale di Genova del 9/11/2018 (Omissis) veniva condannato alla pena di euro 2.600,00 di ammenda per il reato di cui all’art.256, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al comma 1, lett. a) del d. Lgs. n.152 del 2006, commesso in concorso con (Omissis), giudicato in separata sede, per avere abbandonato al suolo rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti ingombranti in legno prodotti da attività di impresa. 2. L’imputato ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado presso la Corte d’Appello di Genova articolato in…
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Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: su chi ricade?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 02/03/2021
n. 8215
In tema di attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 D.Lgs. 152 del 2006, l’affidamento di rifiuti a soggetti terzi al fine del loro smaltimento comporta, per il soggetto che li conferisca, precisi obblighi di accertamento tra cui, in particolare, la verifica dell’esistenza in capo al medesimo delle necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico, la cui violazione giustifica l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del Tribunale di Genova del 9/11/2018 (Omissis) veniva condannato alla pena di euro 2.600,00 di ammenda per il reato di cui all’art.256, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al comma 1, lett. a) del d. Lgs. n.152 del 2006, commesso in concorso con (Omissis), giudicato in separata sede, per avere abbandonato al suolo rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti ingombranti in legno prodotti da attività di impresa. 2. L’imputato ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado presso la Corte d’Appello di Genova articolato in…
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