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Deposito temporaneo: su chi grava l’onere della prova sulle condizioni di liceità del deposito?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. sez. III
Data: 13/12/2022
n. 47040

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1-3, del D.L.vo 152 del 2006, i materiali provenienti da demolizione devono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto”, dovendosi al riguardo ribadire che, in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 del D.L.vo n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.

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