Con sentenza del 23 febbraio 2022, il Tribunale di Castrovillari, all'esito di giudizio abbreviato, condannava (omissis) alla pena, condizionalmente sospesa, di 6.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 256 e 183 del d. Lgs. n. 152 del 2006, reato a lui contestato perché, quale legale rappresentante della "(omissis)", con sede in Maierà, effettuava un'attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti dai lavori di ristrutturazione dell'ospedale, per un totale di 198 mc. di rifiuti depositati in maniera incontrollata direttamente sul suolo nudo; fatto accertato in Mormanno il 2 maggio 2017, data…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
Deposito temporaneo: su chi grava l’onere della prova sulle condizioni di liceità del deposito?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. sez. III
Data: 13/12/2022
n. 47040
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, commi 1-3, del D.L.vo 152 del 2006, i materiali provenienti da demolizione devono essere qualificati dal giudice come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all’abbandono, salvo che l’interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al “deposito temporaneo” o al “sottoprodotto”, dovendosi al riguardo ribadire che, in tema di gestione dei rifiuti, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 del D.L.vo n. 152 del 2006, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.
Leggi la sentenza
Con sentenza del 23 febbraio 2022, il Tribunale di Castrovillari, all'esito di giudizio abbreviato, condannava (omissis) alla pena, condizionalmente sospesa, di 6.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 256 e 183 del d. Lgs. n. 152 del 2006, reato a lui contestato perché, quale legale rappresentante della "(omissis)", con sede in Maierà, effettuava un'attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti dai lavori di ristrutturazione dell'ospedale, per un totale di 198 mc. di rifiuti depositati in maniera incontrollata direttamente sul suolo nudo; fatto accertato in Mormanno il 2 maggio 2017, data…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente
© Riproduzione riservata