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Sansa d’oliva e applicazione della disciplina sul sottoprodotto

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/03/2020
n. 9056

La sansa d’oliva depositata sul terreno non soddisfa le condizioni richieste indicate per la qualifica di sottoprodotto dall'art. 184 bis, comma 1, del D.L.vo. 152/2006 se lo sversamento è avvenuto in un oliveto in stato di sostanziale abbandono, senza alcuna attività di spandimento e di incorporazione con il terreno, da ciò logicamente desumendo che l'operazione non aveva alcuna finalità agricola, essendo solo il mezzo per disfarsi delle sanse.

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Ritenuto in fatto   Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Savona condannava C.P. alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cu all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006, a lui contestato perché, in qualità di legale rappresentante della "F.11i P. s.a.s." e proprietario per metà del terreno censito al fg. 8 mapp. 246 del comune di Osano sul Neva, in concorso con il deceduto A. P., abbandonava rifiuti non pericolosi, costituiti da un cumulo di circa otto metri…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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