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RIFIUTI – Terre e rocce da scavo

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 01/10/2008
n. 37280

Le terre e rocce da scavo sono escluse dalla applicazione della disciplina sui rifiuti, quando sono utilizzate senza trasformazioni preliminari per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, purché la utilizzazione avvenga secondo un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale o secondo altro progetto corredato da parere positivo dell’A.R.P.A., e sempreché la composizione della intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. In tali casi, grava sull’imputato l’onere di provare le condizioni positive per l’applicabilità della deroga, mentre resta compito del pubblico ministero la prova della circostanza di esclusione della deroga. In caso di condanna per il reato di inquinamento previsto dall’art. 257, D.Lgs. 152/06, il giudice può subordinare la concessione della deroga alla bonifica del sito inquinato secondo le procedure regolamentate dalla norma succitata; mentre, in caso di condanna per altri reati in materia di gestione dei rifiuti o che cagionino danni ambientali, il giudice può subordinare la sospensione condizionale della pena al ripristino ambientale o a una bonifica del sito non legislativamente regolamentata.

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