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Il reato ex art. 256, c. 2, del T.U.A. è configurato a prescindere dall’incidenza sull’integrità dell’ambiente

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Pen., Sez. III
Data: 08/03/2013
n. 10927

Per la configurabilità del reato di abbandono di rifiuti da parte dei titolari di imprese e responsabili di enti, ex art. 256, c. 2 del T.U.A., non è necessaria alcuna incidenza sulla integrità dell’ambiente, in quanto la condotta viene sanzionata perché posta in essere in violazione del divieto di cui all’art. 192, cc. 1 e 2. Detta disposizione prevede, infatti, un generale divieto di abbandono di rifiuti che può concretarsi attraverso l’abbandono sul suolo o nel suolo, il deposito incontrollato sul suolo o nel suolo e (come nel caso di specie) nell’immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Inoltre, la violazione è caratterizzata proprio dall’occasionalità e discontinuità di dette attività che consentono di distinguerla da quella, pianificata ed abituale, che connota la discarica abusiva.

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