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RIFIUTI – Veicoli fuori uso e oli esausti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 18/02/2008
n. 07455

I veicoli fuori uso dei quali i proprietari abbiano deciso di disfarsi rientrano nel novero dei rifiuti speciali fino dal momento in cui vengono dimessi, sicché tutte le relative attività di smaltimento e recupero necessitano della autorizzazione, da parte della competente autorità. Ex art. 46 D.Lgs. 22/97, il proprietario di un veicolo a motore per procedere alla sua demolizione ha l’obbligo di consegnarlo ad un centro (che deve essere autorizzato) per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. L’inosservanza di quanto stabilito dall’art. 46 comporta per il proprietario del mezzo un abbandono di rifiuti e, per il gestore dell’abusivo centro di rottamazione, il reato previsto dall’art. 51 c. 1 per illecita attività di smaltimento, recupero commercializzazione di rifiuti speciali prodotti da terzi. Lo sversamento di oli usati sul suolo non asfaltato o protetto configura il reato di cui all’art. 14 D.Lgs. 95/92 anche se effettuato in quantità limitata ed indipendentemente dalla prova di un danno allo ambiente, atteso che vige in materia il principio di prevenzione e di speciale prudenza attualizzato mediante l’obbligo di conferimento del materiale all'apposito consorzio.

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