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RIFIUTI – Formulario

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civile
Data: 06/11/2006
n. 23621

Il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nell'apposito formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione degli articoli 15 e 52 del D.Lgs. 22/97. Deve escludersi l'ignoranza inevitabile di tale precetto nei sensi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (applicabile in materia di sanzioni amministrative in base all'articolo 3 della legge n. 689 del 1981), atteso che la colpa, come requisito sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è normalmente presunta e l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli, secondo i canoni della normale diligenza, occorrendo, a tal fine, che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati e dovendosi tenere conto, in concreto, dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa, sul quale, in relazione all'attività professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge (come è senz'altro la produzione di determinate categorie di rifiuti), gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini.

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