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Deposito temporaneo, requisiti e onere della prova

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 14/10/2019
n. 42110

In tema di rifiuti, al fine di qualificare il deposito come temporaneo, il produttore può alternativamente e facoltativamente scegliere di adeguarsi al criterio quantitativo o a quello temporale, ovvero può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure conservarli per un anno purché essi non raggiungano, anche con riferimento ai rifiuti pericolosi, i limiti volumetrici previsti dall’art. 183 lett. bb) D.L.vo 152/2006. L’inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l’attività in oggetto del deposito in illecita gestione di rifiuti o abbandono di rifiuti e la prova relativa alle sussistenza dei requisiti di legge del deposito grava sul produttore dei rifiuti.

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