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Deposito temporaneo: quali sono le condizioni?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/09/2017
n. 41530

Al fine della qualificazione del deposito temporaneo di rifiuti, è onere di chi sostiene che la propria raccolta di rifiuti è qualificabile come tale provare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 183, lett. bb) del D.L.vo 152/2006. In particolare, con riferimento ai limiti quantitativi, è stabilito che il deposito temporaneo non può comportare una giacenza di materiali superiori ai 30 metri cubi e per periodi non superiori a tre mesi, e comunque nel rispetto delle norme tecniche relative al deposito delle tipologie di rifiuto in questione.

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