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Deposito temporaneo: quali sono le condizioni?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/09/2017
n. 41530

Al fine della qualificazione del deposito temporaneo di rifiuti, è onere di chi sostiene che la propria raccolta di rifiuti è qualificabile come tale provare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 183, lett. bb) del D.L.vo 152/2006. In particolare, con riferimento ai limiti quantitativi, è stabilito che il deposito temporaneo non può comportare una giacenza di materiali superiori ai 30 metri cubi e per periodi non superiori a tre mesi, e comunque nel rispetto delle norme tecniche relative al deposito delle tipologie di rifiuto in questione.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Forlì, ha dichiarato, con sentenza del 27 ottobre 2014, la penale responsabilità di V.E. in ordine ai reati a lui contestati ai capi a) e b) della rubrica elevata nei suoi confronti, assolvendolo, invece, con la formula della insussistenza del fatto, quanto al reato a lui contestato sub c) della rubrica medesima e condannandolo, pertanto, previa riunificazione dei reati per cui è intervenuta la dichiarazione di responsabilità sotto il vincolo della continuazione, alla pena di euro 15.000,00 di ammenda. Al prevenuto era stata contestata la violazione sia degli artt. 269, comma 1,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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