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Digestato come sottoprodotto: l’utilizzo agronomico va dimostrato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 15/12/2017
n. 56066

L’utilizzazione agronomica del digestato è esclusa dall’applicazione della normativa sui rifiuti solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione disciplinate dal D.M. stesso. Ai fini dell’esclusione grava sull’imputato una necessaria prova positiva della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria: nel caso del digestato, pertanto, l'ipotesi di esenzione dall'applicazione della legge penale in quanto sottoprodotto (disciplinato dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/2006) destinato all'uso agronomico, spetta all'imputato, trattandosi di un'ipotesi di esclusione da responsabilità (nella specie, il digestato rinvenuto era, in parte, contenuto all'interno di una fossa ed in parte sparso su un terreno non agricolo ma sito all'interno dell'area aziendale: in mancanza di prova specifica da parte degli imputati, è stato concluso che tale digestato non era destinato ad utilizzo agronomico).

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