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Abbandono e nozione di ente: vi rientra anche l’associazione sportiva

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 29/05/2019
n. 23794

Nella nozione di enti cui fa riferimento l’art. 256, comma 2 D.L.vo n.152\\2006, realtivo all'abbandono o al deposito incontrollato di rifiuti, rientrano anche le associazioni e, pertanto, integra il reato sanzionato da tale disposizione l’abbandono, da parte del rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica, dei rifiuti derivanti da tale attività.

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 4 dicembre 2017 ha affermato la responsabilità penale di M. G.D.F., che condannava la pena dell'ammenda, in ordine ai reati di cui agli artt. 256, comma 2 e 256, comma 1, lett. b)d.lgs. 152/2006, perché, quale presidente di un'associazione di tiro a volo, abbandonava in modo incontrollato, nelle aree dove veniva svolta tale attività ed in quelle limitrofe, rifiuti derivanti dalla stessa, quali piattelli rotti, borre, bossoli di cartucce vuote e pallini in piombo ed, inoltre, per aver illecitamente smaltito, mediante combustione, rifiuti dello stesso tipo (fatti accertati…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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