Assimilazione rifiuti speciali agli urbani: è legittima l’inerzia del MATTM nella definizione dei criteri?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lazio
Data: 13/04/2017
n. 4611
È illegittima l’inerzia tenuta dal Ministero dell’Ambiente sia in relazione alla violazione del termine previsto dall’art. 195 d.lgs. 152/2006 per l’adozione del decreto volto alla definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, sia in relazione alla violazione del termine ulteriore concesso dalla ricorrente nella sua diffida rispetto all’obbligo gravante sull’amministrazione di concludere il procedimento in questione.
Non rilevano, infatti, né il carattere ordinatorio del termine previsto dalle norme in esame (profilo che non incide sull’esistenza dell’obbligo né sulla possibilità di provvedere anche dopo la scadenza del termine), né la natura discrezionale e non vincolata del potere amministrativo (nella fattispecie non viene, infatti, in rilievo il contenuto, ma solo l’obbligo di esercizio del potere in questione) o la necessità di coinvolgimento di altri Organi ed Enti, che è stata presa in considerazione dalle citate diposizioni normative ai fini dell’individuazione dei termini ivi previsti e che, comunque, non giustifica un ritardo quale quello, in concreto, verificatosi (il ricorso è stato proposto da una società operante nel settore del recupero e del riciclaggio del macero, avente tra le sue attività la compravendita di materiali a base cellulosica provenienti dalla raccolta differenziata e della materia prima generata dal recupero, che ha lamentato il grave danno subito – in termini di ingiusta sottrazione di risorse e beni al mercato privato e di elevato versamento TARI - dalla eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani effettuata dalle Amministrazioni comunali a causa della mancanza di una regolamentazione ministeriale pur prevista dall’art. 195 cit.).
© Riproduzione riservata
Assimilazione rifiuti speciali agli urbani: è legittima l’inerzia del MATTM nella definizione dei criteri?
Categoria: RifiutiAutorità: Tar Lazio
Data: 13/04/2017
n. 4611
È illegittima l’inerzia tenuta dal Ministero dell’Ambiente sia in relazione alla violazione del termine previsto dall’art. 195 d.lgs. 152/2006 per l’adozione del decreto volto alla definizione dei criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, sia in relazione alla violazione del termine ulteriore concesso dalla ricorrente nella sua diffida rispetto all’obbligo gravante sull’amministrazione di concludere il procedimento in questione. Non rilevano, infatti, né il carattere ordinatorio del termine previsto dalle norme in esame (profilo che non incide sull’esistenza dell’obbligo né sulla possibilità di provvedere anche dopo la scadenza del termine), né la natura discrezionale e non vincolata del potere amministrativo (nella fattispecie non viene, infatti, in rilievo il contenuto, ma solo l’obbligo di esercizio del potere in questione) o la necessità di coinvolgimento di altri Organi ed Enti, che è stata presa in considerazione dalle citate diposizioni normative ai fini dell’individuazione dei termini ivi previsti e che, comunque, non giustifica un ritardo quale quello, in concreto, verificatosi (il ricorso è stato proposto da una società operante nel settore del recupero e del riciclaggio del macero, avente tra le sue attività la compravendita di materiali a base cellulosica provenienti dalla raccolta differenziata e della materia prima generata dal recupero, che ha lamentato il grave danno subito – in termini di ingiusta sottrazione di risorse e beni al mercato privato e di elevato versamento TARI - dalla eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani effettuata dalle Amministrazioni comunali a causa della mancanza di una regolamentazione ministeriale pur prevista dall’art. 195 cit.).
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