Ritenuto in fatto 1. I coniugi G.A. e V.P. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 18/12/2015 del Tribunale di Brindisi che li ha condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.100,00 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, loro ascritto per aver, senza autorizzazione, raccolto, smaltito e stoccato rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da pezzi di fili elettrici, terra e roccia da scavo, rifiuti legnosi, rifiuti ferrosi, plastica e gomma. Il fatto è contestato come accertato in Ceglie Messapica il 19/02/2014. (OMISSIS). 1.1.Con il primo…
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Abbandono e obbligo di rimozione: quando sussiste la responsabilità omissiva del proprietario ?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen., Sez. III
Data: 09/06/2017
n. 28704
Non è configurabile in forma omissiva il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poichè tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.
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Ritenuto in fatto 1. I coniugi G.A. e V.P. ricorrono per l'annullamento della sentenza del 18/12/2015 del Tribunale di Brindisi che li ha condannati alla pena, condizionalmente sospesa, di 2.100,00 Euro di ammenda per il reato di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, loro ascritto per aver, senza autorizzazione, raccolto, smaltito e stoccato rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da pezzi di fili elettrici, terra e roccia da scavo, rifiuti legnosi, rifiuti ferrosi, plastica e gomma. Il fatto è contestato come accertato in Ceglie Messapica il 19/02/2014. (OMISSIS). 1.1.Con il primo…
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