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Da quali elementi si deduce la qualifica di rifiuto?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/07/2024
n. 30062

La qualifica di rifiuto (art. 183 del d.lgs. 152/2006) deve essere dedotta da dati obiettivi, non dalla scelta personale del detentore che decide che quel bene non gli è più di nessuna utilità. Sono elementi obiettivi, ad esempio, l’oggettività dei materiali in questione, la loro eterogeneità, non rispondente a ragionevoli criteri merceologici, e le condizioni in cui gli stessi sono detenuti, così come le circostanze e le modalità con le quali l’originario produttore se ne era disfatto. Non rileva, poi, il fatto che un bene sia ancora cedibile a titolo oneroso, poiché tale evenienza non esclude comunque la natura di rifiuto.

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Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 20/06/2023, il Tribunale di Novara condannava D. P. in relazione ai reati di cui agli articoli 279 e 256, comma 2, lettere a) e b), d. lgs. 152/2006 (commesso il 23/09/2021), alla pena di euro 2.500 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per erronea applicazione degli articoli 269 e 279 del d.lgs. n. 152/2006, in relazione al concetto di autorizzazione alle emissioni in atmosfera nonché per la mancanza…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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