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La regolarità edilizia e urbanistica costituiscono sempre il presupposto per l’avvio dell’attività di recupero in regime semplificato?

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Marche Sez. I
Data: 14/07/2022
n. 22417

La regolarità edilizia (ma anche urbanistica) costituisce sempre il presupposto per l’avvio dell’attività di recupero dei rifiuti e per la sua regolare continuazione in regime semplificato; attività che non deve comunque «recare pregiudizio all'ambiente» così come prescrive, tra l’altro, l’art. 214, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006, contrariamente a ciò che avviene nell’ambito della procedura ordinaria di cui al precedente art. 208, dove l’approvazione del progetto «sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico».  

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FATTO e DIRITTO   1. Il ricorrente allega di svolgere l’attività di recupero di materiali speciali non pericolosi (rottamazione) in contrada Sant’Emidio di Montalto delle Marche dall’anno 1985, dopo essere subentrato ad un precedente gestore che esercitava sul posto la stessa attività a partire da circa un decennio prima. In prossimità della scadenza dell’iscrizione quinquennale in procedura semplificata (valida fino al 26/9/2018), presentava in data 12/5/2018, secondo la disciplina sopravvenuta, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) all’esito della quale sono stati adottati i provvedimenti oggetto dell’odierno gravame. Il procedimento non giungeva a buon fine stante il parere negativo…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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