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Gestione rifiuti: la deroga prevista per gli ambulanti vale anche per rifiuti diversi?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 23/03/2018
n. 13741

Il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, è configurabile anche con riferimento alle condotte di raccolta e di trasporto esercitate in forma ambulante e con una minima organizzazione, sempre che non si rientri nell’ambito della deroga prevista dal comma 5 dell’art. 266 del medesimo decreto. Tale deroga riguarda, infatti, solo il soggetto che sia munito del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante (ai sensi del D.L.vo 114/1998), e solo i rifiuti che formano oggetto del suo commercio, che non siano riconducibili, per le loro peculiarità, a categorie autonomamente disciplinate e regolamentate (nella specie, nonostante l’autorizzazione all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, si trattava di un'attività di trasporto di materiali che non rientravano nell'oggetto dell'autorizzata attività di raccoglitore di stracci e rottami).

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