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Rifiuti abbandonati: quando il proprietario dell’area deve rimuoverli?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato Sez. I
Data: 15/06/2020
n. 1192

L’obbligo di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.L.vo 152/2006, può gravare anche sul proprietario dell’area soltanto se la condotta illecita di abbandono dei rifiuti può essergli imputata a titolo di dolo o colpa. Ne deriva che il proprietario dell’area può essere chiamato ad una responsabilità solidale con l’autore dell’illecito esclusivamente solo qualora poteva prevedere e prevenire l’illecito, tenendo una condotta improntata a diligenza media. (Nel caso di specie, nessuna colpa può essere imputata al proprietario dell’area che ha agito nel pieno rispetto degli obblighi di custodia e vigilanza, assumendo una pluralità di iniziative, anche giudiziarie, finalizzate a riottenere la disponibilità materiale del compendio immobiliare, senza tuttavia riuscirvi.)

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Leggi la sentenza

Premesso:  1. Con il ricorso straordinario in oggetto, l’Azienda ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare sito nel territorio del Comune di Anzola dell’Emilia, alla via Persiceto n. 14, impugna, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare, l’ordinanza del Sindaco del predetto Comune, n. 34 del 15 maggio 2018, avente ad oggetto “rimozione e smaltimento rifiuti abbandonati o stoccati di natura speciale e non speciale, sia pericolosi che non pericolosi siti in via Persiceto 14”, notificata in data 22 maggio 2018. 2. Con l’atto di gravame, la ricorrente espone: a) il compendio immobiliare di proprietà è composto da un immobile…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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