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Rifiuti – Rifiuti sanitari pericolosi

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Veneto – Sez. I
Data: 26/04/2011
n. 00691

Se è vero che l’art. 8 del DPR n. 254/03 consente - senza tuttavia stabilire l’equipollenza delle due tipologie di contenitori esterni - di effettuare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo anche avvalendosi del contenitore esterno riutilizzabile (previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso), oltre che del monouso, è altresì vero che, nell’ambito di una gara per l’affidamento della fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari con fornitura di contenitori per un periodo, la scelta della soluzione più idonea per la realizzazione del pubblico interesse costituisce espressione tipica della discrezionalità della stazione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice qualora non sia manifestamente illogica, arbitraria ovvero macroscopicamente viziata da travisamento di fatto in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del servizio. Sentenza n° 691 del 26/04/2011 Tar Veneto – Sez. I

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