Attività di “conferimento” non autorizzata di rifiuti: è sanzionabile?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 25/05/2016
n. 21959
La mera attività di “conferimento” non autorizzata (termine che allude alla condotta di commercio di rifiuti, che ne presuppone, peraltro, logicamente il trasporto) rientra nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 256, c. 1, del D.Lgs. 152/2006, nonostante la condotta non sia espressamente prevista dalla norma: la latitudine ermeneutica ed applicativa di quest’ultima, infatti, si estende pacificamente a tutte le fasi di gestione dei rifiuti.
© Riproduzione riservata
Attività di “conferimento” non autorizzata di rifiuti: è sanzionabile?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 25/05/2016
n. 21959
La mera attività di “conferimento” non autorizzata (termine che allude alla condotta di commercio di rifiuti, che ne presuppone, peraltro, logicamente il trasporto) rientra nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 256, c. 1, del D.Lgs. 152/2006, nonostante la condotta non sia espressamente prevista dalla norma: la latitudine ermeneutica ed applicativa di quest’ultima, infatti, si estende pacificamente a tutte le fasi di gestione dei rifiuti.
© Riproduzione riservata