Rifiuti – Gestione – Criteri – Piani regionali
Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Marche, I
Data: 09/03/2012
n. 182
Il D.L.vo 152/2006 (al pari del precedente decreto Ronchi), nel disciplinare i piani regionali di gestione del ciclo dei rifiuti, stabilisce che tali atti debbono prevedere, fra le altre cose, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti. È quindi la stessa normativa statale a stabilire che le Regioni possono prevedere specifiche limitazioni alla libera circolazione dei rifiuti speciali, a patto che questo sia giustificato dall’esigenza di contenere la movimentazione di tali rifiuti (in un’ottica di prevenzione dell’inquinamento ambientale provocato dai trasporti su gomma), nonché dalla capacità tecnico-ricettiva dei singoli impianti, fermo restando che tali prescrizioni non debbono introdurre limitazioni generalizzate.
© Riproduzione riservata
Rifiuti – Gestione – Criteri – Piani regionali
Categoria: RifiutiAutorità: Tar Marche, I
Data: 09/03/2012
n. 182
Il D.L.vo 152/2006 (al pari del precedente decreto Ronchi), nel disciplinare i piani regionali di gestione del ciclo dei rifiuti, stabilisce che tali atti debbono prevedere, fra le altre cose, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti. È quindi la stessa normativa statale a stabilire che le Regioni possono prevedere specifiche limitazioni alla libera circolazione dei rifiuti speciali, a patto che questo sia giustificato dall’esigenza di contenere la movimentazione di tali rifiuti (in un’ottica di prevenzione dell’inquinamento ambientale provocato dai trasporti su gomma), nonché dalla capacità tecnico-ricettiva dei singoli impianti, fermo restando che tali prescrizioni non debbono introdurre limitazioni generalizzate.
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