Quale sanzione in caso di omessa compilazione del registro di carico e scarico?
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Civ. Sez. II
Data: 05/05/2014
n. 9616
In caso di mancata annotazione delle indicazioni prescritte dalla normativa sui rifiuti nelle dovute sedi documentali, non trova applicazione la sanzione di cui all’art. 258, comma 5, D.L.vo n. 152/2006, la quale presuppone che le suddette informazioni, seppur inesatte o incomplete, siano state fornite e risultino integrabili con le altre fonti, anche ufficiali, tassativamente indicate dalla disposizione, mentre si applica la più grave sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo (fattispecie relativa alla mancata annotazione, nel registro di carico e scarico, di undici trasporti di rifiuti).
© Riproduzione riservata
Quale sanzione in caso di omessa compilazione del registro di carico e scarico?
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Civ. Sez. II
Data: 05/05/2014
n. 9616
In caso di mancata annotazione delle indicazioni prescritte dalla normativa sui rifiuti nelle dovute sedi documentali, non trova applicazione la sanzione di cui all’art. 258, comma 5, D.L.vo n. 152/2006, la quale presuppone che le suddette informazioni, seppur inesatte o incomplete, siano state fornite e risultino integrabili con le altre fonti, anche ufficiali, tassativamente indicate dalla disposizione, mentre si applica la più grave sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo (fattispecie relativa alla mancata annotazione, nel registro di carico e scarico, di undici trasporti di rifiuti).
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