RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 16/12/2005
n. 45598
Posto che l’oggettività giuridica della fattispecie di cui all’art. 53 bis D. Lgs. 22/1997 s’identifica in un’attività continuativa e organizzata volta alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all’esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva d’ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, diventa essenziale l’estimazione di un quantitativo ingente di rifiuti: con questa locuzione, s’intende un cospicuo accumulo di rifiuti indipendentemente dall’effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti. Pertanto, una gestione di rifiuti, anche astrattamente lecita, nell’ottica della fattispecie di cui all’art. 53 bis, potrebbe diventare abusiva, e quindi illecita, quando, indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni normative, si determini empiricamente una situazione di fatto tale da impedire un qualunque controllo sulle relative fasi di lavorazione, su quelle di smistamento, di riciclaggio e di stoccaggio, restando definitivamente precluse le corrette e doverose procedure cautelative.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Traffico illecito di rifiuti
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Penale
Data: 16/12/2005
n. 45598
Posto che l’oggettività giuridica della fattispecie di cui all’art. 53 bis D. Lgs. 22/1997 s’identifica in un’attività continuativa e organizzata volta alla cessione, al ricevimento, al trasporto, all’esportazione e all'importazione e, comunque, alla gestione abusiva d’ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, diventa essenziale l’estimazione di un quantitativo ingente di rifiuti: con questa locuzione, s’intende un cospicuo accumulo di rifiuti indipendentemente dall’effettiva e concreta implicazione dei singoli carichi inquinanti. Pertanto, una gestione di rifiuti, anche astrattamente lecita, nell’ottica della fattispecie di cui all’art. 53 bis, potrebbe diventare abusiva, e quindi illecita, quando, indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni normative, si determini empiricamente una situazione di fatto tale da impedire un qualunque controllo sulle relative fasi di lavorazione, su quelle di smistamento, di riciclaggio e di stoccaggio, restando definitivamente precluse le corrette e doverose procedure cautelative.
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