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La cautela antimafia può essere emessa per il reato di attività organizzata per traffico illecito di rifiuti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato
Data: 16/01/2023
n. 491

È pacifico che il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452 quaterdecies c.p., rientri tra i reati elencati dall’art. 51, c. 3 bis, c.p.p., nell’ambito della tipizzazione delle ipotesi di c.d. delitti-spia - dei quali l’Autorità prefettizia è tenuta ad emettere la cautela antimafia, pur in assenza di un accertamento definitivo in sede penale e, quindi, anche ad uno stadio assolutamente preliminare quale quello delle indagini preliminari, coerentemente con la finalità marcatamente preventiva dell’istituto.

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Leggi la sentenza

FATTO e DIRITTO   1. L’odierna società appellata -OMISSIS--OMISSIS-in data 30 dicembre 2019 ha chiesto il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. White list), di cui all’art. 1, comma 52., del 6 novembre 2012, n. -OMISSIS-, per le attività di “trasporto di materiali a discarica per conto terzi e smaltimento di rifiuti conto terzi. La Prefettura di Latina ha respinto l’istanza, con l’atto n. -OMISSIS-.   2. Avverso il suddetto provvedimento, -OMISSIS-proponeva ricorso, con istanza cautelare di sospensione degli effetti, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il…
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