RIFIUTI – Canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, giurisdizione controversie
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione civile – Sez. Unite
Data: 15/06/2009
n. 13894
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto il canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, introdotto dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, istitutivo della tariffa di igiene ambientale (TIA), poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006. A tale prestazione non può infatti riconoscersi natura tributaria, configurandosi essa come corrispettivo per il servizio reso, alla stregua di una pluralità di elementi, quali la sua commisurazione ai costi del servizio, l'assenza di norme riguardanti l'accertamento, il contenzioso e la riscossione, l'assoggettamento del relativo importo ad IVA e l'affidamento della riscossione al soggetto incaricato del servizio, il quale opera come impresa esercente una vera e propria attività commerciale, senza che sia individuabile un atto impositivo suscettibile di impugnazione.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, giurisdizione controversie
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Cassazione civile – Sez. Unite
Data: 15/06/2009
n. 13894
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis del d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2005, nella parte in cui devolve alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto il canone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, introdotto dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, istitutivo della tariffa di igiene ambientale (TIA), poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006. A tale prestazione non può infatti riconoscersi natura tributaria, configurandosi essa come corrispettivo per il servizio reso, alla stregua di una pluralità di elementi, quali la sua commisurazione ai costi del servizio, l'assenza di norme riguardanti l'accertamento, il contenzioso e la riscossione, l'assoggettamento del relativo importo ad IVA e l'affidamento della riscossione al soggetto incaricato del servizio, il quale opera come impresa esercente una vera e propria attività commerciale, senza che sia individuabile un atto impositivo suscettibile di impugnazione.
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