RIFIUTI – Scarti animali
Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale
Data: 04/06/2007
n. 21676
In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di smaltimento di scarti animali, configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 22/97 (oggi sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 152/06), atteso che l'esclusione dal regime generale dei rifiuti per le carogne ed altri rifiuti agricoli prevista dall'art. 185 del citato D.Lgs. 152/06 è esclusa quando venga in rilievo una fase della loro gestione, essendo invece ammessa quando detti scarti rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. 508/92 e, successivamente, dal Regolamento CE n. 1774 del 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la soppressione nell'art. 185, comma primo, lett. c) del citato D.Lgs. 152/06 della clausola "in quanto non disciplinate da specifiche disposizioni di legge" , prima contenuta nell'art. 8, comma primo, lett. c) dell'abrogato D.Lgs. 22/97, rende comunque compatibile l'attuale formulazione normativa con la predetta disciplina comunitaria).
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Scarti animali
Categoria: RifiutiAutorità: Cassazione Penale
Data: 04/06/2007
n. 21676
In tema di gestione dei rifiuti, l'attività di smaltimento di scarti animali, configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 51 del D.Lgs. 22/97 (oggi sostituito dall'art. 256 del D.Lgs. 152/06), atteso che l'esclusione dal regime generale dei rifiuti per le carogne ed altri rifiuti agricoli prevista dall'art. 185 del citato D.Lgs. 152/06 è esclusa quando venga in rilievo una fase della loro gestione, essendo invece ammessa quando detti scarti rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia sanitaria e veterinaria introdotta prima dal D.Lgs. 508/92 e, successivamente, dal Regolamento CE n. 1774 del 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la soppressione nell'art. 185, comma primo, lett. c) del citato D.Lgs. 152/06 della clausola "in quanto non disciplinate da specifiche disposizioni di legge" , prima contenuta nell'art. 8, comma primo, lett. c) dell'abrogato D.Lgs. 22/97, rende comunque compatibile l'attuale formulazione normativa con la predetta disciplina comunitaria).
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