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RIFIUTI – TARSU, superficie tassabile e comparazione con ICIAP

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Tributaria
Data: 23/07/2009
n. 17211

In tema di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP), deve escludersi qualsiasi automatica sovrapposizione tra la superficie tassabile ai fini della tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e quella che il contribuente dichiara ai fini ICIAP, attesa la diversità dei presupposti delle due imposte - essendo la TARSU dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre l'ICIAP riguarda il locale o l'area attrezzata adibita ad insediamento produttivo cioè utilizzata per l'esercizio di imprese, arti e professioni - e non potendosi escludere, quindi, che il contribuente utilizzi, per la sua attività, solo una parte dell'immobile tassato ai fini della TARSU, destinando, ad esempio, la restante parte ad abitazione personale o ad altre finalità.

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