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Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti costituiscono reati permanenti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen. Sez. III
Data: 15/07/2014
n. 30910

Non vi è dubbio che ogni qualvolta l’attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti, sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento ovvero di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi, pertanto, essa come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto, la relativa illiceità penale permea di sé l’intera condotta integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio. Laddove, invece, siffatta attività non costituisca l’antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sé l’intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento del rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono (fattispecie relativa al titolare di un maneggio che, a seguito della cessazione di attività, aveva abbandonato su di un terreno di proprietà di terzi rifiuti pericolosi e non pericolosi).

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