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TARI: non si applica ai magazzini di stoccaggio

Categoria: Rifiuti
Autorità: TAR Veneto
Data: 06/10/2022
n. 1504

Se è vero che dopo la riforma del Dlgs 116/2020 il Legislatore ha precisamente indicato che anche le attività industriali possono essere produttive di rifiuti urbani, è altrettanto vero che i tutti magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti e semilavorati, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all'attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente e oggettivamente connesse al "ciclo produttivo", con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali, quindi speciali.  

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