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Combustione di residui vegetali: quali condizioni e chi deve provarle?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/07/2018
n. 30625

In tema di gestione dei rifiuti, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, realizzata al di fuori delle condizioni previste dall'articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo (piccoli cumuli e quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, e mai nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni) integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del D.L.vo 152/2006. L’onere della prova della sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dal citato art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, incombe su colui che ne invoca l'applicazione. Viceversa, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa, ai sensi dell'art. 255 del citato D.L.vo 152/2006.  

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