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Combustione illecita di rifiuti e obbligo di bonifica

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 10/10/2024
n. 37236

L’onere della bonifica e del ripristino del sito dove è avvenuta la combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis del d.lgs. n. 152/2006) è ravvisabile in capo al proprietario o a qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli, e per ciò stesso imporgli, di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata a evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente. Ma il dovere di provvedere alla bonifica e al ripristino dell’area inquinata è ravvisabile pure in capo all’autore della violazione ambientale, ossia a colui che ha cagionato in via diretta l’inquinamento del sito anche di proprietà altrui.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 gennaio 2024, la Corte di appello di Messina confermava la decisione del 23 marzo 2023, con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato G. C. alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 520 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 256, comma 1, lett. a) e 256 bis del d. lgs. n. 152 del 2006 (capo A) e 674 cod. pen. (capo B), reati a lui contestati per avere realizzato, in mancanza della prescritta autorizzazione, l’attività di raccolta e smaltimento,…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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