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Combustione illecita di rifiuti: basta il dolo generico

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 19/05/2020
n. 15273

Il reato di cui all'art. 256-bis, comma 2, del D.L.vo 152/2006 è a dolo generico, poiché si realizza per effetto della consapevole combustione ad opera di qualcuno di materiali costituenti rifiuti. (Nel caso di specie la Cassazione ha precisato che non rileva in ordine alla sussistenza del reato il fatto che l’imputato abbia posto in essere la combustione illecita in luogo isolato).

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Leggi la sentenza

  Ritenuto in fatto   Con sentenza del 6 maggio 2019 la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha integralmente confermato la decisione con la quale, il precedente 6 ottobre 2017, il Tribunale di Taranto, in esito a processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di M. C. in ordine al reato di cui all'art. 256-bis, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006, in tal modo riqualificato l'originario addebito, per avere egli , in concorso con altro individuo, minore di età, appiccato fuoco a rifiuti che in tal modo intendeva smaltire…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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