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Discarica non autorizzata: l’ordine di bonifica impartito dal giudice penale

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 27/06/2019
n. 28175

L'art. 256, comma 3, D.L.vo n. 152/2006 prevede che alla sentenza di condanna per la realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata consegua la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi. La norma in esame deve intendersi nel senso che il potere del giudice penale di ordinare la bonifica (ed il ripristino dello stato dei luoghi) non preclude lo svolgimento dei procedimenti amministrativi finalizzati alla eliminazione dell'illecito. Pertanto, l’ordine di bonifica che scaturisce dal procedimento amministrativo deve ritenersi sussistente nonostante sia stata applicata una sanzione amministrativa di bonifica irrogata dal giudice penale.  

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