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Quando si applica l’art. 256 comma 4 D.Lvo 152/06?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 06/02/2019
n. 5817

Nell’ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, il reato di cui all’art. 256, comma 4 D.Lvo 152/06 è configurabile nei soli casi in cui tale carenza sia attinente alle modalità di esercizio dell’attività, mentre, nella diversa ipotesi in cui essa si risolva nella sostanziale inesistenza del titolo abilitativo, si configura una illecita gestione che certamente sussiste quanto oggetto dell’attività sono rifiuti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni ed iscrizioni.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto 1.Il Tribunale di Pordenone, con sentenza dell'i 1 giugno 201 8 ha affermato la responsabilità penale di Paolo BURRINI, che ha condannato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 sulla base della seguente imputazione: "perché, quale legale rappresentante della società F. s.r.l, non osservava le prescrizioni contenute nella attestazione di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero rifiuti in forma semplificata. In particolare, nell'anno 2014, effettuava un'attività di raccolta e di stoccaggio di rifiuti metallici non pericolosi, provenienti per la maggior parte da privati cittadini, raccogliendoli…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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