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RIFIUTI – Registri di carico e scarico

Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile - Sez. II
Data: 20/05/2010
n. 12427

Relativamente alla disciplina in tema di registri di c/s , l'art. 258, co. 2, del D.lgs. n. 152/06 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone l'istituzione del registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione: l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può, infatti, essere adempiuto "per relationem", attraverso l'utilizzazione di altra documentazione, ma esige rigore formale, com'è dimostrato dalla sua necessaria esecuzione nei tempi prefissati dall'art. 190, D.Lgs. n. 152 cit.

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