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Abbandono rifiuti e prescrizione: reato permanente o istantaneo con effetti permanenti?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Pen., Sez. III
Data: 27/05/2016
n. 22248

La natura istantanea con effetti permanenti ben può attagliarsi alla condotta di "abbandono incontrollato" di rifiuti, di cui all’art. 256, comma 2, D.Lgs. 152/2006, la quale presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell'abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria volta al recupero o allo smaltimento: pertanto il termine di prescrizione del reato decorre dalla data dell’accertamento.

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