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Come si devono qualificare i materiali provenienti da demolizione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 07/12/2018
n. 54702

In tema di rifiuti, i materiali provenienti da demolizione debbono essere qualificati come rifiuti, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, salvo che l'interessato non fornisca la prova della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione di un regime giuridico più favorevole, quale quello relativo al "deposito temporaneo" (che osserva, cioè, le condizioni dettate dall’art. 183 del D.L.vo 152/2006) o al "sottoprodotto" (nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 184-bis del medesimo decreto). In ogni caso, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito controllato o temporaneo grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria di cui alla Parte Quarta del citato decreto.

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