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Curatore fallimentare e obblighi di rimozione dei rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria)
Data: 26/01/2021
n. 3

La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, non può invocare l’esimente prevista dall’art. 192, comma 3 del Dlgs. 152/2006, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale cessata. Infatti, essendo il curatore fallimentare il detentore dei rifiuti (quale gestore dei beni immobili inquinanti), egli è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere i rifiuti, avviandoli a recupero o a smaltimento. I costi della gestione dei rifiuti, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, gravano sulla massa fallimentare.

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