Top

La banca dati ambientale Vigente, aggiornata, commentata Il tuo strumento operativo

Curatore fallimentare e obblighi di rimozione dei rifiuti

Categoria: Rifiuti
Autorità: Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria)
Data: 26/01/2021
n. 3

La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, non può invocare l’esimente prevista dall’art. 192, comma 3 del Dlgs. 152/2006, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall’attività imprenditoriale cessata. Infatti, essendo il curatore fallimentare il detentore dei rifiuti (quale gestore dei beni immobili inquinanti), egli è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi e a rimuovere i rifiuti, avviandoli a recupero o a smaltimento. I costi della gestione dei rifiuti, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”, gravano sulla massa fallimentare.

banner Membership TuttoAmbiente

Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 15 settembre 2020, n. 5454, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., ha chiesto a questa Adunanza di chiarire se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società fallita ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152-2006 (con la ricaduta sulla finanza pubblica e con un corrispondente vantaggio patrimoniale dei creditori della società fallita e sostanzialmente di questa), pur se il curatore fallimentare – in un’ottica di continuità - ‘gestisce’ proprio il patrimonio del bene della società fallita e ne…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

© Riproduzione riservata