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Raccolta e trasporto in forma ambulante: quando opera il regime derogatorio?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 05/07/2018
n. 30167

In tema di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, nel caso di rifiuti metallici (nella specie, pneumatici, pezzi di motore, scarti di materiale ferroso di diversa natura), alla condotta anteriore all’introduzione dell’art. 188, comma 1-bis del D.L.vo 152/2006 (ad opera della L. 221/2015) non sono applicabili gli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali qualora il detentore fosse in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante, ai sensi del D.L.vo. 114/1998, che si trattasse di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa, e che i rifiuti stessi non fossero pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Lanciano con sentenza del 5 ottobre 2017 ha condannato K.J. alla pena di e 3.000,00 di ammenda, relativamente al reato di cui agli art. 110, cod. pen. e 256, comma 1, lettera A), in relazione all'art. 208, d. Igs. 152/2006, perché, esercitava, senza autorizzazione (non essendo tale la mera iscrizione di K.J. al R.E.A, né l'autorizzazione del Comune di A. all'attività di commercio su area pubblica tipo B itinerante), l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi [...] (nella specie, pneumatici, pezzi di motore, scarti di materiale ferroso di diversa natura, [...]…
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