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Deposito temporaneo di rifiuti e luogo di produzione dei rifiuti dopo il D.lgs. 116/2020

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cassazione Penale sez. III
Data: 03/03/2021
n. 8498

In tema di deposito temporaneo prima della raccolta ex art. 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, deve oggi intendersi per “luogo di produzione dei rifiuti” l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, definizione ripresa dall’art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, così come introdotto dall’art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. Con la precisazione che ad integrare la nozione di “collegamento funzionale” concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell’area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell’assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.

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