RIFIUTI – TARSU, superficie tassabile
Categoria: Rifiuti
Autorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Tributaria
Data: 29/07/2009
n. 17601
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile "ratione temporis", nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali"; su tale disciplina infatti non ha inciso l'art. 39 della legge n. 146 del 1994, il quale, nell'abrogare l'art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 (dettato in tema di equiparazione dei rifiuti e che peraltro si riferiva soltanto a quelli artigianali, commerciali e di servizi), non ha assimilato "ope legis" tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata; ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – TARSU, superficie tassabile
Categoria: RifiutiAutorità: Corte di Cassazione Civile – Sez. Tributaria
Data: 29/07/2009
n. 17601
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile "ratione temporis", nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali"; su tale disciplina infatti non ha inciso l'art. 39 della legge n. 146 del 1994, il quale, nell'abrogare l'art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 (dettato in tema di equiparazione dei rifiuti e che peraltro si riferiva soltanto a quelli artigianali, commerciali e di servizi), non ha assimilato "ope legis" tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata; ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa.
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