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Gestione abusiva di rifiuti: quando la condotta può dirsi occasionale?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 30/01/2018
n. 4199

Affinché si possa parlare di gestione abusiva di rifiuti, di cui all’art. 256 del D.L.vo 152/2006, occorre una concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi (artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216), che non abbia carattere occasionale. Nel caso si tratti di materiali ferrosi, dei quali è certamente esclusa la provenienza domestica, si può presupporre la sussistenza di una struttura organizzativa, sia pur rudimentale, di per sé indice di un’attività quanto meno avviata, in via di fatto, tale da escluderne il carattere occasionale.

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