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Abbandono rifiuti: il curatore fallimentare può essere destinatario dell’ordine di rimozione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lombardia (MI)
Data: 27/04/2022
n. 911

In merito agli obblighi dei curatori, fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull’abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 192, comma 3 del D.L.vo 152/2006, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita non sussistendo alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. Deve quindi escludersi una responsabilità del curatore del fallimento ai sensi del terzo comma dell'art. 192 D.L.vo 152/2006 in quanto egli non è l’autore della condotta di abbandono incontrollato di rifiuti né titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area.

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Leggi la sentenza

Fatto e Diritto   La Società (omissis) è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 14.02.2018, n. 124/2018. Il (omissis) è stato nominato curatore fallimentare nell’ambito della predetta procedura, senza che il Tribunale abbia autorizzato alcun esercizio provvisorio. Si chiarisce in ricorso che la società (omissis) in liquidazione, dal dicembre 2013, non detiene né custodisce i locali e le aree annesse di via Cadorna 24/26; nonostante tale situazione in fatto, in data 14.09.2018, il Curatore del Fallimento ha ricevuto la notifica dell’ordinanza impugnata in questa sede la quale facendo riferimento a un sopralluogo effettuato il 06.09.2018 dagli…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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