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Abbandono rifiuti: il curatore fallimentare può essere destinatario dell’ordine di rimozione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lombardia (MI)
Data: 27/04/2022
n. 911

In merito agli obblighi dei curatori, fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull’abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 192, comma 3 del D.L.vo 152/2006, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita non sussistendo alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti. Deve quindi escludersi una responsabilità del curatore del fallimento ai sensi del terzo comma dell'art. 192 D.L.vo 152/2006 in quanto egli non è l’autore della condotta di abbandono incontrollato di rifiuti né titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area.

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