RIFIUTI – Abbandono di rifiuti
Categoria: Rifiuti
Autorità: Tar Lazio
Data: 10/05/2005
n. 03582
Il dovere di diligenza che fa carico al titolare di un fondo non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall’art. 14 del Decreto Ronchi, di abbandonarvi dei rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia), che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico senza ulteriori specificazioni. L’omessa recinzione e la mancata apposizione di cartelli non possono essere considerate come condotte omissive causa di un eventuale danno ambientale commesso da terzi: infatti, l’adempimento di siffatte prescrizioni costituisce unicamente un deterrente contro eventuali scarichi abusivi operati da altri, ma ad esso non può certo riconoscersi una assoluta efficacia protettiva del sito e, comunque, tale da ritenere che una loro eventuale mancata osservanza possa apportare un concreto contributo sotto il profilo causale al prodursi del danno da inquinamento.
© Riproduzione riservata
RIFIUTI – Abbandono di rifiuti
Categoria: RifiutiAutorità: Tar Lazio
Data: 10/05/2005
n. 03582
Il dovere di diligenza che fa carico al titolare di un fondo non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l’area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall’art. 14 del Decreto Ronchi, di abbandonarvi dei rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia), che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico senza ulteriori specificazioni. L’omessa recinzione e la mancata apposizione di cartelli non possono essere considerate come condotte omissive causa di un eventuale danno ambientale commesso da terzi: infatti, l’adempimento di siffatte prescrizioni costituisce unicamente un deterrente contro eventuali scarichi abusivi operati da altri, ma ad esso non può certo riconoscersi una assoluta efficacia protettiva del sito e, comunque, tale da ritenere che una loro eventuale mancata osservanza possa apportare un concreto contributo sotto il profilo causale al prodursi del danno da inquinamento.
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