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Gestione di quantitativi superiori a quelli autorizzati: quale sanzione?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 12/02/2019
n. 6717

In tema di rifiuti, l’attività di gestione di quantitativi di rifiuti superiori a quelli autorizzati, anche secondo la procedura semplificata di cui all’art. 216 D.Lvo 152/06, configura il reato di cui all’art. 256 comma 1 e non il meno grave reato di cui all’art. 256 comma 4. Il quantitativo di rifiuti costituisce, infatti, elemento essenziale del provvedimento autorizzativo, in quanto gli impianti, le fideiussioni e le altre soluzioni specifiche di carattere tecnico sono calibrate a tale quantità, sicché la gestione di quantità maggiori rispetto a quelle assentite svuota l’effetto giuridico del titolo autorizzativo e significa operare al di fuori una valida autorizzazione e, dunque, in assenza di essa.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Con sentenza in data 13 settembre 2017, il Tribunale di Bergamo ha condannato L. P., alla pena di € 5.000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del d.lgs n. 152 del 2006, perché, quale titolare della ditta individuale, effettuava, senza autorizzazione, la gestione di rifiuti speciali non pericolosi, eccedendo i quantitativi annui autorizzati, segnatamente, a fronte del quantitativo annuo autorizzato pari a 965 tonnellate, riceveva nell'anno 2011, un quantitativo pari a 2.244,506 tonnellate, nell'anno 2012 un quantitativo pari a 2666,235 tonnellate, nell'anno 2013 un quantitativo pari a…
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