Ritenuto in fatto Con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 15 settembre 2017, con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato (omissis) alla pena di mesi 2 di arresto, convertita nella pena di euro 15.000,00 di multa, (omissis) e (omissis) alla pena di euro 5.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato di cui all'art. all'art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 260 del medesimo decreto. La vicenda processuale traeva origine da un'indagine condotta dalla Direzione distrettuale Antimafia fiorentina relativamente…
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È sanzionabile chi riceve i rifiuti senza formulario?
Categoria: RifiutiAutorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 09/09/2021
n. 33420
La condotta di “gestire” o “prendere in carico” conferimenti di materiale non tracciabili, provenienti da soggetti svolgenti attività commerciale in conto proprio o di terzi, con la consapevolezza che le dichiarazioni di questi ultimi erano fraudolente, finalizzate esclusivamente ad eludere gli obblighi di documentazione e contenevano informazioni non veritiere, costituisce una precisa deviazione dalle modalità di esercizio dell’attività di gestione prevista dall’autorizzazione, sanzionabile ai sensi dell’art. 256, comma 4, del Dlgs. 152/2006.
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Ritenuto in fatto Con sentenza del 15 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 15 settembre 2017, con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato (omissis) alla pena di mesi 2 di arresto, convertita nella pena di euro 15.000,00 di multa, (omissis) e (omissis) alla pena di euro 5.000,00 di ammenda ciascuno, per il reato di cui all'art. all'art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 260 del medesimo decreto. La vicenda processuale traeva origine da un'indagine condotta dalla Direzione distrettuale Antimafia fiorentina relativamente…
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