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Abbandono di rifiuti: quali responsabilità in caso di inerzia da parte del proprietario del terreno?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/03/2019
n. 13606

La semplice inerzia, conseguente all'abbandono di rifiuti da parte di terzi, o la consapevolezza da parte del proprietario del fondo di tale altrui condotta non sono idonee a configurare un’ipotesi di concorso nell’illecito di abbandono di rifiuti, poiché una condotta omissiva può dare luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 cod. pen., owero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento in discorso. Inoltre non può ritenersi che il detto obbligo giuridico scaturisca dall'ordinanza di rimozione, che è provvedimento successivo all'abbandono e la cui inosservanza integra un’autonoma fattispecie di reato, prevista e punita ai sensi dell’art. 255 comma 3 D.Lvo n. 152/06.

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Leggi la sentenza

Ritenuto in fatto   1.Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 28 marzo 2018 ha dichiarato la penale responsabilità di P. L. e M. M. per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, così qualificando l'originaria imputazione riferita all'art. 255, comma 1 del medesimo decreto e le ha condannate alla pena dell'ammenda in relazione ad una condotta, descritta nell'imputazione, come riferita alla loro qualità di proprietarie di due aree di terreno, per avere "gestito uno sversamento e deposito di notevole quantità di residui di calcinacci di provenienza edile, pneumatici di veicoli ecc. ricoperti da erbacce e…
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