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Abbandono di rifiuti: quali responsabilità in caso di inerzia da parte del proprietario del terreno?

Categoria: Rifiuti
Autorità: Cass. Pen. Sez. III
Data: 28/03/2019
n. 13606

La semplice inerzia, conseguente all'abbandono di rifiuti da parte di terzi, o la consapevolezza da parte del proprietario del fondo di tale altrui condotta non sono idonee a configurare un’ipotesi di concorso nell’illecito di abbandono di rifiuti, poiché una condotta omissiva può dare luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 cod. pen., owero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento in discorso. Inoltre non può ritenersi che il detto obbligo giuridico scaturisca dall'ordinanza di rimozione, che è provvedimento successivo all'abbandono e la cui inosservanza integra un’autonoma fattispecie di reato, prevista e punita ai sensi dell’art. 255 comma 3 D.Lvo n. 152/06.

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